Cass. sez VI civ ord. n. 5458 pubbl. 18 feb 2022
Il Tribunale di Trani ha rigettato l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15
del d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da Marta Rutigliano avverso il decreto 17 giugno 2019 del Presidente del Tribunale, che ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un
giudizio di separazione personale, alla luce del superamento dei limiti reddituali relativamente all’anno 2015. L’ordinanza impugnata ha poi dichiarato inammissibile l’opposizione proposta
in proprio dall’avvocato Giuseppe Spadavecchia avverso lo stesso decreto 17 giugno 2019, nella parte in cui questo revocava altresì la liquidazione dei compensi professionali operata dal Tribunale in composizione collegiale con provvedimento del 7 marzo 2018 in relazione all’assistenza prestata alla Rutigliano nell’ambito del giudizio di separazione. Il Tribunale di Trani ha sostenuto che il
procuratore della parte revocata dal patrocinio a spese dello Stato difetta di legittimazione attiva nel relativo giudizio di opposizione e che va ammessa la revocabilità del decreto che liquida i compensi del patrocinatore, in ragione del nesso di interdipendenza esistente tra la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio e la liquidazione dell’avvocato.
Come da questa Corte più volte affermato (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.
Spetta invece esclusivamente al difensore la legittimazione ad agire con riguardo alla liquidazione del compenso, essendo egli l’unico titolare di tale diritto soggettivo patrimoniale nei confronti dello Stato.
Avendo il decreto 17 giugno 2019 del Presidente del Tribunale tra l’altro revocato la liquidazione dei compensi operata con provvedimento del 7 marzo 2018 in favore dell’avvocato Giuseppe Spadavecchia per l’assistenza prestata alla Rutigliano, è innegabile che il medesimo difensore fosse legittimato in parte qua a proporre opposizione, a differenza di quanto affermato nell’impugnata ordinanza.
Il giudice di rinvio, nel decidere sull’opposizione proposta dall’avvocato Giuseppe Spadavecchia, dovrà altresì considerare l’ulteriore consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l’opera prestata nell’espletamento dell’incarico non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. civ. Sez. 6-2, 18/01/2017, n. 1196; Cass. civ. Sez. 6-2,06/06/2014, n.12795; Cass. Sez. 1, 30/05/2008, n. 14594; arg. anche da Corte Cost. 24 settembre 2015, n.192).
Occorre in particolare evidenziare che l'art. 136, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dispone espressamente che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha
effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato, mentre ha efficacia retroattiva se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca dell’ammissione ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, allorché ha efficacia retroattiva, le conseguenti restituzioni.
Le Sezioni Penali di questa Corte, peraltro, precisano che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. Pen. Sez. 4, 15/12/2020, dep. 16/03/2021, n. 10159; Cass. Pen. Sez. 4,14/02/2019, dep. 29/04/2019 n. 17668).
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