Cass. Sez VIciv. ord. n. 5445 pubbl. 18 mar 2022
Le spese del giudizio di opposizione ex art. 170 t.u.s.g., qualora accolta, pur in contumacia del Ministero convenuto, non vanno compensate ma riconosciute e liquidate.
La Cassazione ha confermato il principio per cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sent n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492; conf. Cass. Sez. 2, Ord. n. 7292 del 23/03/2018, non massimata)”.
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