Cassaz sez VIciv ord. n. 14085 pubbl. 4 mag 2022
“L'Avv. Paola Armellin ha chiesto la liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di Ammary Badreddine, nel giudizio penale n. 13054/2010 R.G. svoltosi dinanzi a questa Corte di Cassazione.
La ricorrente aveva agito dinanzi al giudice di pace, ottenendo la condanna dell’assistita al pagamento del compenso, ed aveva esperito senza esito una procedura esecutiva. Aveva poi proposto un’istanza di liquidazione dell'onorario che la Corte d’appello di Torino ha respinto, rilevando che il ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile.
L’avv. Armellin ha impugnato il decreto di rigetto ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, ma il giudice distrettuale ha confermato il provvedimento, affermando che l’art. 106 D.P.R. 115/2002, che
dichiara non liquidabili gli onorari ai difensori per ricorsi dichiarati inammissibili, si applica anche al difensore di ufficio”.
Il motivo del ricorso è fondato.
“L’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili".
Questa Corte ha già chiarito che la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio.
In primo luogo, il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede l’estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l’art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa
d’ufficio, senza contemplare anche l’art. 106 del citato decreto.
In definitiva, risultano applicabili al difensore d’ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore
dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).
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