Cass sez VIciv ord n. 18748 pubbl 10 giu 2022

La Corte d'appello aveva negato la liquidazione del compensi deldifensore sulla base del rilievo che «non risulta documentata l'attività difensiva per la quale viene richiesta la liquidazione del compenso, mancando in atti l'atto di appello e il verbale di udienza di discussione onde nessuna liquidazione compete al difensore, non essendo a tal fine idonea la dichiarazione ed autocertificazione dell'attività svolta contenuta nell'istanza»
Il provvedimento veniva impugnato innanzi al Presidente della Corte, che rigettava l'opposizione, perché «il ricorrente non ha prodotto il decreto di ammissione al beneficio del gratuito Patrocinio».
La Corte di Cassazione, investita della questione, richiama il seguente principio di diritto:
In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021).