Cass. Sez VIciv ord n. 18751 pubbl 10 giu 2022

La Corte d'appello di Trento, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, revocava l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, disposta in relazione a un giudizio civile.
L'opposizione proposta avverso tale provvedimento veniva accolta con compensazione delle spese di giudizio dell'interessato
La Corte di Cassazione, investita del ricorso unicamente in punto di compensazione delle spese, lo accoglie in virtù del seguente principio sancito già nelle precedenti decisioni. nn. 3977/2020 e 4696/2019 “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c."
Si chiarisce che «in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o
aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n.22310/2017).
Si chiarisce ancora che le "gravi ed eccezionali ragioni", che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019).
Nel caso di specie non sono state ritenute ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, effettivamente illogiche in quanto non coerenti con il contenuto della decisione:
a) la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali che, come peraltro ammesso dal giudice dell'opposizione, non incide sui presupposti dell'ammissione al patrocinio;
b) la mancata cooperazione dell'interessato quanto all'accertamento della natura pertinenziale del terreno, giacchè tale circostanza si è rivelata priva di rilevanza a questi effetti, in presenza della statuizione finale del giudice dell'opposizione totalmente favorevole per l'istante;
c) riguardo all'indicazione di un parametro reddituale erroneo, tale indicazione, in presenza di accoglimento integrale dell'opposizione, non introduce una ragione di soccombenza parziale, che ricorre quando la domanda sia stata accolta in parte e non quando la parte vittoriosa abbia avuto torto su singole eccezioni (vale il principio secondo cui "in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito": Cass. n. 18503/2014; cfr. n. 5373/2003; n. 10685/2019);
d) il riferimento, in presenza del riscontro della fondatezza della pretesa, alla sproporzione fra l'attività giudiziale dispiegata nel caso di specie e il valore della controversia, che si assume implicitamente tale da non giustificare un iter così complesso e articolato della controversia.