Cass. Sez IIciv. ord. n. 19350 pubbl. 16 giu 2022

XX ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola del 12 luglio 2017, che ha rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 7 dicembre 2016.
La revoca era stata giustificata dalla formulazione di istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. da parte dell’avvocato ZY, difensore di XX.
I primi due motivi di ricorso che denunciano violazione degli art. 136 t.u.s.g. e art. 93 cpc. sono fondati. Uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez.Unite, 26/03/2021, n. 8561, deve infatti affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.
Il terzo motivo di ricorso che denuncia la violazione degli artt. 158 cpc. e 170 t.u.s.g. e 15 d.lgs. n.150/2011, perchè il Tribunale si è pronunciato sull'opposizione in composizione collegiale e non monocratica, è fondato giacchè la pronuncia sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002,
spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. Sez. 6 - 2, 25/07/2017, n. 18343; Cass. Sez. 2, 12/09/2019, n. 22795).