Cass. Sez IIciv ord. n. 20799 pubbl 28 giu 2022

la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine
ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10136)