Cass. Sez IVpen sent.n. 29384 pubbl 25 lug 2022

Il Tribunale di Crotone ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto del Tribunale con il quale era stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 115/2002, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto tardiva, ovvero proposta oltre il termine di venti giorni dalla notizia dell'inammissibilità
dell'istanza, oltre che infondata nel merito, in quanto nel termine indicato nella richiesta di integrazione l'istante aveva presentato solo la certificazione reddituale dell'agenzia delle entrate relativa ai suoi redditi e non anche ai redditi dei famigliari conviventi.
“Si deve innanzitutto premettere che il provvedimento con cui l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato viene dichiarata inammissibile può essere impugnato, ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, con ricorso al Presidente del Tribunale al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, al pari del provvedimento di rigetto.
L'art. 99 stabilisce, invece, che avverso il provvedimento con cui il magistrato rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto: anche il provvedimento di inammissibilità può formare oggetto di ricorso ex art. 99 d.P.R.115/2002: rilevano in tal senso, in primo luogo, il fatto che il provvedimento di inammissibilità, al pari di quello di rigetto e accoglimento, deve essere motivato e comunicato al soggetto istante e soprattutto un argomento di ordine sistematico collegato alla necessità di non creare un irragionevole vuoto di tutela nelle ipotesi in cui il decreto di inammissibilità sia illegittimo. Se è vero, infatti, che l'istanza dichiarata inammissibile può sempre essere riproposta al giudice competente (in quanto la dichiarazione di
inammissibilità non risolve una questione relativa alla esistenza del diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello tato, ma si limita ad indicare un adempimento necessario che non era stato adempiuto), è altrettanto vero che in tali casi l'ammissione al patrocinio decorrerebbe dalla data di presentazione della nuova istanza, con la conseguenza che l' eventuale attività difensiva già espletata non sarebbe liquidabile; attraverso l'impugnazione del provvedimento di inammissibilità, nel caso di accoglimento, invece gli effetti della ammissione decorrono dalla prima istanza con la conseguenza che tutta l'attività difensiva posta in essere nel frattempo potrà essere oggetto di liquidazione.
Si tratta, dunque, di stabilire, quale sia il termine entro cui il ricorso deve essere presentato.
Lart. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente che il ricorso debba essere presentato nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell'art. 97. L' art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, tuttavia, opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato: tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794, per il quale le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez.U. n. 30181 del 25/04/2004 Graziano, Rv 228118).
Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019, Morello, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017 Diop, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Mucci, Rv. 274908).
Il Collegio ritiene di confermare tale orientamento interpretativo, osservando che il richiamo presente nell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di
«procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria».
Tale principio deve vieppiù essere confermato con riferimento al tema oggetto di esame, ovvero al termine entro il quale deve essere proposto il ricorso. Lo stesso art. 99, comma 1, d.P.R. n.115/2002, come visto, prevede che il ricorso debba essere proposto nel termine di venti giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento di rigetto (o inammissibilità), sicché il richiamo operato dal successivo comma 3 al processo speciale per gli onorari di avvocato non opera certamente con riferimento a detto termine, così come con riferimento ad altri aspetti per i quali devono valere le regole del processo penale principale cui il procedimento in esame, collaterale e secondario, accede.
La decisione del Tribunale di Crotone è stata, dunque, corretta e conforme ai principi sopra enunciat e, pertanto, il ricorso viene dichiarato inammissibile.