Cass sez IIpen sent n. 33384 pubbl 9 sett 2022
La Corte di Appello di Torino aveva condannato l'imputato per truffa, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, irrogando la pena e concedendo la sospensione condizionale della stessa subordinandola al pagamento dell'indennizzo liquidato a favore delle parti civili.
La censura mossa dal ricorrente concerne la suddetta subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento avendo omesso di valutare e motivare in ordine alle
condizioni economiche dell'imputato.
Difatti, l'art. 165 c.p. stabilisce che la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli
obblighi previsti nel comma precedente, dal che consegue che in tutti gli alri casi il giudice, essendo frutto del suo esercizio del potere discrezionale, ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche dell’imputato quali emergano dagli atti processuali.
Nella odierna sentenza gli ermellini affermano che in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi, quale una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr. Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020)
Nel caso di specie, nel quale risulta che il ricorrente era ammesso al gratuito patrocinio, il giudice di merito, a prescindere dall'esistenza o meno di ulteriori allegazioni sul punto, era tenuto a valutare in concreto le condizioni economiche dell'imputato e a dare conto delle ragioni sulle quali aveva fondato la conclusione circa l'effettiva possibilità dello stesso di risarcire il danno.
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