Cass. Sez IIciv sent. n. 29746 pubbl 12 ott 2022

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio ritenendo che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore, comportasse la rinuncia al beneficio.
Proposta opposizione ex ar4t. 170, D.P.R. 115/2002, il Tribunale ha riformato il decreto, affermando che, se il difensore si dichiara antistatario, è sempre necessario verificare, sulla scorta delle risultanze di causa e del comportamento processuale, se abbia inteso rinunciare al patrocinio gratuito. Ha osservato che, nello specifico, la richiesta di distrazione non era stata successivamente reiterata nel corso del giudizio e doveva considerarsi ritirata, non
essendo – quindi - ostativa per la liquidazione del compenso.

Hanno chiarito recentemente le Sezioni unite che, essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita –
formulando la richiesta di ammissione - esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell’avvocato (Cass. s.u. 8561/2021; Cass.17461/2014).
Il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporrepersonalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del mandato.

Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo: tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione (Cass. 26089/2014; Cass. 13516/2017). Quest’ultima non produce neppure la revoca dell’ammissione, che è consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall’art. 136 D.P.R. 115/2002 - norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente - tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese. In conclusione, il primo motivo deve essere respinto, non essendovi
incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l’ammissione al patrocinio tale da comportare la rinuncia o la revoca del beneficio, essendo irrilevante stabilire – con riferimento al secondo motivo - se la revoca, nei casi in cui è consentita, possa essere disposta anche nel corso del procedimento di liquidazione.