Cass sez IVpen sent. n. 44017 pubbl 21 nov 2022

Il (omissis) era ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sette procedimenti (due civili e cinque penali), richiamati dal ricorrente, che allega i rispettivi provvedimenti di revoca.
Il 28/01/21, la Guardia di Finanza accertava che il (omissis) in data 13/04/2018, aveva depositato su un proprio libretto nominativo l'importo di un assegno postale non trasferibile di euro 33.100, a titolo di donazione, tratto da un conto corrente postale della propria madre, (omissis) e che, in data 05/02/2018, aveva acquistato terreni per un importo di euro 6.500 e, in data 05/03/2018, un'auto del costo di euro 17.600. Tutti i provvedimenti ammissivi erano, quindi, revocati con effetto retroattivo.
Quanto ai primi due motivi, con i quali il ricorrente lamenta il mancato esame delle ragioni di opposizione riguardanti la donazione, si osserva che, in realtà, il Presidente del Tribunale di Vasto ha affrontato la questione del computo della elargizione effettuata dalla madre del ricorrente, citando sul punto giurisprudenza di questa Corte di legittimità e ritenendo del tutto corretta la necessità di valutare la consistenza della somma donata e percepita da chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato: ciò perché l'importo della donazione influisce sulla capacità economica del richiedente. Sul punto, ancora, il Presidente del Tribunale ha rimarcato che, in ogni caso, il (omissis)non aveva comunicato l'intervenuta donazione, determinando in conseguenza la revoca dall'ammissione al beneficio.
Quanto all'acquisto dei beni - un'autovettura e terreni agricoli - non può dubitarsi che, con tali operazioni, la parte avesse dimostrato una capacità economica incompatibile con la fruizione del beneficio e, dunque, non può considerarsi viziata, sul punto, l'argomentazione dell'impugnato provvedimento.
Il fatto che il Giudice si sia rivolto alla Guardia di finanza, proprio per accertare la capacità economica del richiedente, appare conforme alla facoltà di legge riconosciuta al magistrato deputato di decidere sull'ammissione, mentre non appare di alcun nocumento, per il ricorrente, la circostanza che tali accertamenti non siano stati disposti dall'Agenzia delle Entrate, sempre sollecitata dal magistrato giudicante.
Del pari priva di pregio è la doglianza, con cui si lamenta la mancata motivazione dei provvedimenti di revoca adottati dal Giudice di pace, avendo il Presidente del Tribunale risposto adeguatamente, laddove ha ritenuto l'esistenza di una motivazione per relationem, rispetto alla segnalazione della Guardia di finanza, disposta ed acquisita dal medesimo Giudice.