Cass sez VI civ ord n. 34342 pubbl 22 nov 2022

v. anche 5808/2022 (per CTU) e 18748/2022

Il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione proposta dall’avvocato C.P. avverso la liquidazione del compenso dovuto come difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate dal ricorrente.In particolare, il Tribunale riteneva non dimostrata la partecipazione di C. all’udienza del 30.11.2016
Il ricorso per la cassazione di detta decisione lamenta la violazione degli artt. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, perché il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione del giudizio nel cui ambito erano state svolte le prestazioni oggetto della richiesta di pagamento
La censura è fondata.
Il giudice, in tema di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, e non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova né vi è un onere dell’avvocato di depositare la documentazione.

Vale il principio secondo cui “In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione “può” contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 19/08/2021, Rv. 662071; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2206 del 30/01/2020, Rv. 656859).