Cass sez IIciv ord. n. 35689 pubbl 5 dic 2022
La pronuncia riguarda la inapplicabilità della prescrizione presuntiva al compenso spettante al difensore patrocinante a spese dello Stato in un procedimento penale,
L’istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta veniva rigettata, avendo il Tribunale ritenuto operante la prescrizione presuntiva ex art. 2956, secondo comma, c.c., sul presupposto che l’istanza di liquidazione era stata presentata ad oltre cinque anni di distanza dalla conclusione dell’incarico difensivo.
Per il Tribunale è pienamente rilevabile d'ufficio la fattispecie estintiva, anche in considerazione dell’assenza – nella fase di liquidazione - di un contraddittorio con l’Amministrazione tenuta al pagamento, e della conseguente impossibilità per quest’ultima di eccepire la prescrizione se non in sede di successiva opposizione, gravando l’amministrazione medesime di un onere di impugnazione.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, afferma che il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, primo comma, n. 2), c.c., né sono applicabili in generale le norme di cui agli artt. 2954 segg c.c. in quanto le prescrizioni presuntive non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto, ipotesi che ricorre nel gratuito patrocinio nel quale il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito di presentazione di una richiesta scritta.
Per altro verso, anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 segg. c.c., è applicabile il principio di cui all'art. 2938 c.c. che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
(come precedente vedasi anche la ordinanza n. 41774/2021 della VI sez civile della Corte).
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