Cass sez VI civ ord. n. 1178 pubbl 17 gen 2023
La nozione di reddito imponibile rinvia alla disciplina tributaria e va determinato al netto di eventuali oneri deducibili ai sensi degli artt. 3 e 10 D.P.R. 917/1986, venendo il limite reddituale ancorato ad un dato certo, fiscalmente determinato in maniera chiara e compiuta, secondo un criterio che è in linea con le indicazioni della stessa Agenzia delle entrate - cui è demandato dalla legge il compito di verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall’interessato per godere degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio (Risoluzione 15/E del 21 gennaio 2008;cfr.Cass. 18156/2021; Cass. 8622/2016; Cass. pen. 34935/2016; Cass. pen. 28802/2011; Cass. 8622/2016).
Il Tribunale, avendo ritenuto superati i limiti di cui all’art. 76, comma terzo, D.P.R. 115/2002 in base al reddito lordo del nucleo familiare anziché del reddito imponibile, è incorso nella violazione
denunciata.
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