Cass sez II civ. ord. n. 3027 pubbl 1 feb 2023

Il difensore di un contribuente ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato aveva chiesto per l’assistenza nel giudizio di cassazione il compenso e poiché tale istanza era stata dichiarata inammissibile, aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale ex art. 170 del DPR n.115/2002,
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione osservando che ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 150/2011 l’opposizione deve essere indirizzata al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, così che essendo il decreto oggetto di causa stato adottato dal Presidente della CTP , non poteva essere l’opposizione rivolta al Tribunale, né sotto il profilo della competenza funzionale né sotto quello della competenza territoriale.
Giusta il principio affermato dalla stessa Corte (26908/2016), a mente della quale spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla
competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
In altre parole il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme
liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svoltosi
davanti al giudice a quo.
Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “Spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario”