Cass sez 4 pen sent n. 4953 pubbl 6 feb 2023

Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta avverso due separati decreti con i quali erano state parimenti rigettate le istanze di ammissione al gratuito patrocinio, in base all'assunto che l’istante aveva dichiarato di non aver percepito alcun reddito proprio e dei familiari conviventi per l'anno di riferimento, osservando che, essendo i genitori in età lavorativa, era inverosimile che tutto il nucleo familiare non avesse percepito alcun reddito.
Proposto ricorso per la cassazione della sentenza, la Corte, nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare le attestazioni o a vagliarne l'attendibilità, ma non decidere affidandosi a valutazioni di "non verosimiglianza", ha affermato il principio per cui anche a voler riconoscere un margine di valutazione della attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate, ma tale margine non ha modo di esplicarsi in fase di ammissione, fatte salve le ipotesi presuntive disciplinate dalla legge, dovendo semmai conseguire alla attivazione dei poteri istruttori del giudice e ai controlli che, anche d'ufficio, è tenuto a compiere l'ufficio finanziario.