Cass sez IV pen sent n. 7032 pubbl 20 feb 2023

Il Tribunale ha rigettato la istanza dell'utente facendo riferimento a 16 precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio, truffe soprattutto, da cui il giudicante ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni che il richiedente ha reso nella domanda di ammissione.
La Corte, adita tempestivamente, osserva che i precedenti penali per reati contro il patrimonio non sono sufficienti per negare il patrocinio gratuito e che in ogni caso il giudice può avvalersi della Guardia di Finanza per le necessarie verifiche
La stessa ha già avuto modo di precisare che ai fini della concessione del patrocinio il giudice deve tenere conto anche dei redditi che l'istante ha conseguito illecitamente, nondimeno il giudice che decide di rigettare l'istanza per il patrocinio gratuito deve anche indicare nello specifico le ragioni per le quali lo stesso ritene che i limiti reddituali richiesti sono superati.
L'art. 96 del Tu spese di giustizia al comma 2 prevede del resto che per rigettare l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito solo se ci sono motivi fondati per ritenere che chi ha presentato l'istanza non versi nelle condizioni reddituali richieste per la concessione del patrocinio gratuito, anche alla luce del tenore di vita del soggetto, delle sue condizioni di natura personale e familiare e della attività economiche eventualmente.