Cass sez II civ ord. n. 5316 pubbl 21 feb 2023
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero di Giustizia contro il decreto di liquidazione del compenso del difensore in quanto, trascorsi oltre due anni dal provvedimento, il provvedimento era da ritenersi definitivo.
Il Ministero, ritenendo rilevanti alcune comunicazioni dei propri uffici amministrativi, ricorre in cassazione.
La Corte osserva: l’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del
compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011
La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c..
Pertanto, l’opposizione deve esser proposta – di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).
In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. (sei mesi), il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass.5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.
34682/2022 ed altre).
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