Cass sez II civ sent. n. 11796 pubbl 5 mag 2023
Il Tribunale di Terni ha ritenuto infondata la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa di una parte in materia di espulsione dello straniero ammessa al gratuito patrocinio, rilevando che l'opponente non aveva prodotto il provvedimento di ammissione della parte al beneficio di legge e non era legittimato ad opporsi al provvedimento.
Il difensore sostiene che "nei giudizi di opposizione ai provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte è ammessa di diritto al patrocinio a spese dello Stato, non occorrendo alcuna ulteriore prova dei presupposti per accedervi" e assume che anche il difensore poteva dolersi della pronuncia, essendo in discussione la sola inosservanza dell'onere della prova dei presupposti per ottenere la liquidazione.
Il motivo è fondato.
Legittimato a dolersi del provvedimento è il difensore della parte, come spiegato in sentenza "avendo il primo giudice semplicemente dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione per il mancato deposito del provvedimento di ammissione e quindi sull'errata conclusione che, nei procedimenti di espulsione dello straniero, sussisterebbe l'onere della parte di documentare l'ammissione mediante la produzione di un provvedimento formale, sebbene detta ammissione discenda per legge nel concorso dei indicati presupposti. Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte che ne faccia richiesta è difatti ammessa di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato".
La Corte chiarisce che il regime è previsto dal dlgs. n. 286/1998 e confermato nel Dpr n. 115/2002 e nel D.Lgs. n. 150/2011 e la stessa Corte Costituzionale ha affermato che "la scelta di porre a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero" (cfr. Corte Cost. n. 439/2004).
La Corte conclude, pertanto, che "l'ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta - concludono i giudici accogliendo il ricorso - prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza: in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (cfr., Cass. 13833/2008).
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