Cass sez IV pen. sent. n. 20262 dep 12 mag 2023
Il Tribunale di Catania dichiara inammissibile il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Tribunale con cui era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tardivo.
Infatti, il decreto di rigetto è stato comunicato al difensore in data 13 novembre 2018 e il ricorso in opposizione era stato depositato in data 4 dicembre 2018, ovvero oltre il ventesimo giorno previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Motivi del ricorso:
- il deposito telematico si perfeziona con l'emissione della seconda pec, ovvero quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, deponendo in tal senso anche le cc.dd. Specifiche Tecniche emanate in attuazione del DM Giustizia n. 44/2011;
nel caso di specie, I' opposizione era stata iscritta a ruolo il 3 dicembre 2018, data in cui il sistema aveva generato le pec di accettazione e consegna deposito ed altresì la terza pec "esito controlli automatici" alle ore 20.50 del medesimo giorno, mentre era stato accettato dalla cancelleria data il 4 dicembre 2018, data in cui cui il sistema aveva generato la quarta pec "accettazione deposito”.
Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto ribadisce che:
a) il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda pec, ovvero la ricevuta dì avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art.16 bis, comma 7, d.l n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012;
b) la seconda PEC, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva;
c) la terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB);
d) la quarta PEC attesta, infine, l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria: con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC;
e) di conseguenza la la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento al momento di emissione della seconda PEC.
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