Cass sez III pen sent. n. 25584 pubbl 14 giu 2023
In sede rescissoria la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna dell'imputato ex art. 95 dpr n. 115/02 osservando che: a) il reato sussiste sotto il profilo oggettivo (questione peraltro mai messa in discussione); b) quanto al profilo soggettivo, l'imputato in sede di esame ha proposto una tesi che sconfessa quella, ben più articolata, del proprio difensore; c) in particolare, aveva affermato di aver chiesto al figlio se lavorava, ottenendo risposta negativa, e che la moglie era proprietaria di autovetture da demolire, non funzionanti; non aveva affermato alcunché su presunti errori o malintesi in ordine alla titolarità di beni mobili ed immobili da parte dei componenti del
nucleo famigliare, men che meno sul fatto che il figlio non faceva parte del nucleo famigliare all'epoca della domanda, deduzione non dimostrata e non risultante dagli atti; d) la circostanza è rilevante perché il figlio era proprietario unico di venti terreni ubicati nel comune di residenza dell'imputato, sicché si fatica a credere che egli ignorasse il dato; e) ne consegue che l'omissione è
frutto di una scelta volontaria e consapevole, quantomeno a titolo di dolo eventuale.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Ribadisce innanzitutto il principio secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Rv. 276862 - 01; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv.
271949 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 - 01; Sez. 4, n. 21577 del 21/04/2016, Bevilacqua, iRv. 267307 – 01).
Ebbene, i redditi del figlio andavano comunque dichiarati; ciò nondimeno: a) la rubrica attribuisce al ricorrente una condotta (la mancata indicazione di diritti reali su beni mobili ed immobili) estranea al paradigma normativo di cui all'art. 79, d.P.R. n. 115 del 2002, e, di conseguenza, al precetto penale; b) tuttavia la Corte di appello continua ad insistere su questo aspetto senza piuttosto chiarire quali fossero i redditi del figlio del ricorrente da questi non dichiarati; c) la prova del dolo (che, come detto, deve essere più intensa quando, come nel caso di specie, l'imputato avrebbe avuto comunque diritto al beneficio) non può fondarsi sullo collamento tra quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame e quanto dedotto dal difensore nei suoi scritti difensivi.
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