Cassaz sez IV pen. sent. n. 24021 pubbl 5 giu 2023
Il Tribunale di Teramo aveva revocato, su istanza dell'Amministrazione finanziaria, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già emesso in favore di XY in data 24/6/2017 nell'ambito del procedimento n. 79/2022 pendente di fronte al medesimo Tribunale.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.76 del d.P.R.
n.115/2002, nella parte in cui era stato sommato il reddito dell'istante con quello di un familiare non convivente.
La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate e dal Procuratore generale è fondata.
Sul punto, l'art.113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce che «Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97».
Ciò posto, nel caso di specie risulta che il decreto di revoca è stato comunicato a mezzo posta elettronica certificata il 27/6/2022, conseguendone che il relativo termine andava a scadere il 17/7/2022, giorno festivo, con conseguente proroga del termine - ai sensi dell'art.172, comma 3, cod.proc.pen. - al successivo 18/7/2022; derivandone la tardività del ricorso sulla base della data di notifica dello stesso, avvenuta il 19/7/2022.
La Corte richiama il principio in base al quale nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la rìchiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019).
In sostanza - nel caso di specie - il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell'art.369 cod.proc.civ. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem.
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