Cass sez IV pen sent n. 27600 pubbl 26 giu 2023

Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto, per la Corte, è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimita' anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.

Il Gip del Tribunale di Marsala revocava il decreto reso da quell'Ufficio in favore dell'Avv.XX ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. n. 115, quale difensore di fiducia di YY, gia' ammesso al patrocinio dello Stato per i non abbienti, beneficio successivamente revocato con effetto retroattivo dal Gip del Tribunale di Marsala con conseguente revoca del decreto di liquidazione.

L'avv. XX propone personalmente ricorso per cassazione assumendo che, con riguardo al caso di decreto di liquidazione gia' esecutivo emesso in favore del difensore, cui segua la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, si registrano due orientamenti differenti in ordine all'efficacia del decreto di pagamento:

1) e' legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia gia' stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell'amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato;

2) la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10159/2020, ed in riferimento ad esso il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione compensi, gia' passato in giudicato).

Ma é inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza, così come statuito in Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022.
In conclusione, l'avvocato che veda revocato il decreto di liquidazione del compenso professionale è soggetto interessato abilitato ad impugnare ma non può autorappresentarsi per il sol motivo di essere avvocato iscritto al patrocinio innanzi alle corti superiori essendo esclusa, nel processo penale, l'autotutela (Sez.4, 15/10/2020, n.1117).