Cass. Sez. IV pen sent. n. 28810 pubbl. 5 lug 2023

Il difensore ricorre per cassazione per conto di un imputato, cui è stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio, originariamente concessa, a seguito di informativa dell'Agenzia delle Entrate che ha rilevato, per gli anni 2020 e 2021, la percezione da parte dell'istante di redditi superiori al limite consentito di Euro 11.746,68, elevato di ulteriori Euro 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare (precisamente, Euro 15.612,00 per l'anno di imposta 2021; Euro 15.198,00 per l'anno di imposta 2020).
Secondo il ricorrente il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il reddito tipizzato dall'art. 76 dpr. n. 115 del 2002 è costituito dal reddito imponibile ai fini IRPEF, depurato da deduzioni e detrazioni (che nel caso di specie ammontano a Euro 5.297,01).
La Corte ha respinto il ricorso muovendo dal disposte delll'art. 76 del dpr. n. 115 del 2002 che, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale (…) risultante dall'ultima dichiarazione”, bensì anche ai “redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”, precisando che detta norma non va interpretata secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrata nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti, a fronte della quale l'accertamento della condizione di “non abbiente” deve attingere a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio.
Di conseguenza il concetto di “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito”, non va inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti: l'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato della spesa della difesa tecnica che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.
Sul punto, le pronunce della Corte Costituzionale in materia (sentenza n. 382 del 1985 e
sentenza n. 144 del 1992) hanno chiarito che il concetto di reddito imponibile ai fini del sistema tributario, attenendo alla pretesa fiscale dello Stato, ha contenuti, significati e finalità del tutto diverse dall'accertamento che deve compiersi per la concessione del patrocinio legale a spese dello Stato medesimo e ciò in tanto in quanto nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del predetto beneficio, “devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se signifificativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi” (sentenza 382/1985); e “rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite che, secondo una recente giurisprudenza non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale” (sentenza 144/1992)
Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato come qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel dpr. n. 115 del 2002.
Nel caso de quo, quindi, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore poiché si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il dpr n. 115 e che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante.