Cass. Sez. IV pen sent n. 40477 pubbl 5 ott 2023

Si tratta del ricorso presentato da un imputato che, pur avendo avuto precedenti condanne per omesso versamento Iva, ha chiesto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per altre accuse diverse per titolo di reato.

La difesa dell’imputato, già condannato definitivamente per evasione fiscale, sostiene che l’esclusione dal gratuito patrocinio vale solo in caso di procedimenti legati specificamente a reati fiscali e che, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto c.d “crescita” n. 24/2019, la presunzione di superamento del reddito dovuta a reati fiscali vale solo per chi è stato condannato definitivamente, e non per semplici indagati o imputati.
La Cassazione, interpretando le norme vigenti, artt 76 e 91 t.u.s.g., ha spiegato che chi ha ricevuto una condanna per reati fiscali porta con sé una presunzione di superamento del limite di reddito, che può essere contrastata solo con prova contraria. Tale presunzione diventa assoluta se la richiesta di gratuito patrocinio riguarda il reato fiscale per il quale si è ricevuta la condanna.
Viene confermato (così Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022) che “dalla lettura coordinata degli artt. 76, comma 4-bis, e 91 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dal d.lgs. 7 marzo 2019, n.34 (rectius n.24-n.d.r.) è legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
fondato sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla”.