Cassaz sez IV pen. sent n. 40486 pubbl 5 ott 2023
Si tratta di opposizione proposta da XX avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perchè l'attestazione ISEE non può essere allegata ai fini della concessione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato senza, poi, dichiarare o specificare altro in proposito.
La Corte rileva nel caso di specie che non risultano rispettate le regole procedurali proprie del rito penale dal momento che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza non deve essere depositato nella cancelleria della Corte, come avvenuto nel caso di specie, bensì nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n.16616/2019, Sez. 4, n. 3628/2015).
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