Cass sez II civ ord. n. 28170 pubbl 6 ott 2023
Nella liquidazione del compenso dovuto all’avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in materia penale il giudice deve liquidare il compenso della fase dibattimentale anche se sono state svolte solo attività preliminari.
La Cassazione affronta il problema dell’interpretazione delle fasi processuali ai fini della liquidazione del compenso professionale.
L’art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplifi#cativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze rela#tive ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio,che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della
prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile
In particolare, dando seguito a un recente precedente (sent n.3889/2023), si afferma che deve essere riconosciuto il compenso per la fase dibattimentale anche se si sono svolte solo attività preliminari al dibattimento.
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