Cass sez. II civ ord. n. 30380 pubbl 2 nov 2023

Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio – Criteri
Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002. (massima ufficiale)
L'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale (Cass. n. 35691/2022), l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale (Cass. n. 35691/2022).
L’effetto dell’applicazione, una volta accolta l’opposizione, di tutte le regole in materia di patrocinio, comporta che il giudice non possa condannare lo Stato, ovvero come nella specie l’Agenzia delle Entrate, legittimata nel procedimento di opposizione al diniego di ammissione (Cass. n. 5806/2022), a pagare le spese del procedimento in virtù del principio di soccombenza, come se si trattasse di una normale causa di cognizione. Depongono in tal senso le considerazioni in ordine alla portata dell’art. 75 citato, nei termini chiariti dai precedenti penali di questa Corte, non
potendosi quindi invocare la circostanza che per effetto del diniego dell’ammissione ovvero della sua revoca il provvedimento di ammissione aveva perso la propria efficacia, in quanto, accolta
l’opposizione, la richiesta di ammissione ovvero il provvedimento revocato tornano a produrre sin dall’origine i relativi effetti, tra cui anche quelli della necessità di dover liquidare il compenso per
l’attività prestata dal difensore della parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c. (invece suscettibili di piena applicazione nel procedimento di cui all’art. 82 e alla relativa opposizione, in cui si dibatta del credito dello stesso difensore per la prestazione professionale svolta).
Pertanto il difensore della parte ammessa al patrocinio, che abbia svolto la propria attività difensiva in detta procedura di opposizione (o subprocedimento, se si preferisce) a carattere incidentale, non perde il diritto alla propria remunerazione, ma può conseguirla in base alle previsioni di cui agli artt. 75, primo comma, e 82 D.P.R. cit., attraverso la liquidazione cui provvede il giudice adito, sottraendosi quindi al rischio della possibile compensazione delle spese, ma restando pur sempre sottoposta alle regole, anche in tema di riduzione dei compensi che sia in materia civile che penale la legge prevede per i difensori delle pari ammesse al beneficio del patrocinio.
Quanto alle spese del presente giudizio, attesa l’esistenza di numerosi precedenti che invece hanno ritenuto ammissibile la liquidazione delle spese anche all’esito di giudizi di opposizione, quale quello oggetto del presente procedimento, e tenuto conto che le ragioni a sostegno della decisione sono state oggetto di puntualizzazione solo nella più recente giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, si ritiene che ricorrano i presupposti per la loro integrale compensazione.