Cass sez. II civ ord.n. 2502 pubbl. 26 gen 2024
Al difensore va liquidato il compenso per la fase istruttoria anche in caso di estinzione per prescrizione del procedimento se ha depositato la lista testimoniale e citato i testi.
Il Tribunale aveva negato il compenso ritenendo che la fase istruttoria non si fosse mai svolta in quanto il processo, che aveva tratto origine dall’opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il Tribunale non aveva liquidato la fase istruttoria “sull’erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi”.
La Corte adita ha accolto il ricorso motivando che il Tribunale “non ha considerato che l’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell’escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche l’attività preparatoria”, vale a dire: “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
N.B. Per la fase dibattimentale vedi ord n. 28170/2023
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