Cass sez II civ ord n. 4049 pubbl 14 feb 2024
Il G.d.P. liquidava il compenso del difensore applicando la decurtazione ex art. 106bis dpr. n.115/02.
Il Tribunale adito con l'opposizione riconosceva il diritto dell’opponente all’intero compenso comprensivo di spese, e affermava che l’onorario era stato “ingiustificatamente decurtato” del 30%, in quanto non si verteva “in materia di patrocinio a spese dello Stato ma di difesa di ufficio”
Il Ministero è ricorso in Cassazione.
La Corte ha accolto il ricorso sostenendo che l'art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.
> (Cass 22257/22 cit. e successive)
V. precedente Cassaz sez VIciv ord. n. 14085 pubbl. 4 mag 2022 in cui si stabilisce che “ risultano applicabili al difensore d’ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019)”.
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