Cass sez II civ ord n. 9344 pubbl 8 apr 2024
La questione prende le mosse dalla revoca del beneficio relativo al patrocinio a Spese dello Stato a seguito di una verifica sui requisiti di reddito precedentemente soddisfatti da parte di una sezione addetta appositamente presso la Commissione Tributaria Provinciale.
La Corte rileva che non è chiaro se la parte che voglia dolersi della ingiustizia della decisione lo debba fare attraverso il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002,
con termine di 20 giorni per la proposizione, ovvero quello dell’art.170 del medesimo d.P.R., per il quale il termine per la proposizione è di 30 giorni.
In entrambi i casi si tratta di applicazione in via analogica di termini fissati per procedimenti diversi.
Ebbene, alla stregua del complessivo quadro sistematico esposto, per l’indubbia rilevanza delle questioni sollevate (qualificabili come di massima di particolare importanza), anche sul piano delle conseguenze pratiche che discendono dall’adesione all’una anziché all’altra tesi.
La Corte sottopone la risoluzione delle stesse al Supremo consesso: «se, ai sensi dell'art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente».
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