L' istituto del patrocinio a spese dello Stato non è applicabile al giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti.
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di Massimo Colla*
E' quanto affermato dalla Corte dei conti - Sezione Terza Centrale di Appello, con decreto pronunciato in camera di consiglio il 9 maggio 2008 , nel respingere l' istanza per la liquidazione della parcella delle spettanze di un avvocato il cui assistito era stato ammesso dal competente Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato per un giudizio in materia pensionistica .
Nella citata decisione la Corte, dopo aver individuato la normativa di riferimento nel D.P.R 30 maggio 2005 n. 115, articoli 73 e seguenti , sostiene che ai sensi dell'art. 74 del richiamato D.P.R., "il gratuito patrocinio è assicurato dallo Stato non per tutte le tipologie di controversie, ma solo per quelle ivi indicate" aggiungendo altresì che " Tra le medesime non è annoverato il giudizio pensionistico"
La Corte conclude , quindi , respingendo l'istanza di liquidazione dell'onorario avanzata dal difensore, in quanto la stessa " non può essere accolta in difetto di una disciplina che consenta l'applicazione dell'istituto di cui si tratta anche per la materia pensionistica".
Tale pronuncia della Corte dei conti , fondata su un'interpretazione meramente letterale dell'art. 74 del D.P.R.30 maggio 2005 n. 115 , suscita non poche perplessità .
Non si comprende, infatti, perché mai il legislatore, avendo assicurato ai non abbienti il patrocinio dinanzi alla magistratura contabile, avrebbe inteso poi negare agli stessi il medesimo beneficio proprio nei giudizi in materia pensionistica – ove peraltro, per l'oggetto delle controversie, è prevedibile un maggior ricorso all'istituto de quo - per i quali è attribuita competenza giurisdizionale alla Corte dei conti.
Va inoltre osservato come, nel caso in cui il legislatore abbia ritenuto di escludere i non abbienti dall' ammissione al c. d. "gratuito patrocinio" , ciò sia stato oggetto di specifica previsione normativa, come ad esempio per " l'indagato, l'imputato o il condannato dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" esclusi dal patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 115 del 2002.
Orbene, a modesto avviso di chi scrive, il secondo comma dell'art. 74, assicurando il patrocinio a spese dello Stato, oltre che per il processo penale anche " nel processo amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate", ha voluto dare piena attuazione all'art. 24 comma 3 della nostra Costituzione, ove viene sancito che " Sono assicurati ai non abbienti , con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" e, dunque, anche dinanzi alla Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica.
Il testo del decreto in commento si trova sul sito dell’associazione www.anvag.it nella rubrica biblioteca/giurisprudenza
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*(Avv. Massimo Colla presidente del Comitato Nazionale per la difesa tributaria dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 05/09)